LA DELEGA ASSEMBLEARE
QUANDO, COME E PERCHE’
Spesso capita che decidiamo di non andare all’assemblea condominiale… COSA SUCCEDE?
Innanzitutto ricordiamo che è fondamentale la nostra presenza alle assemblee, perché siamo NOI che votiamo per decidere cosa si vuole o non si vuole fare nel NOSTRO condominio.
MA SE PROPRIO DECIDIAMO DI NON ANDARE COSA FACCIAMO?
È sempre bene delegare un’altra persona a rappresentarci in assemblea, questo per permettere di raggiungere i millesimi necessari per la sua valida costituzione e per deliberare su alcune importanti decisioni nel condominio anche perché per determinate delibere servono le “teste” non solo i millesimi. Ogni delega vale per una persona (testa). Un condomino con due deleghe= 3 teste.
Di seguito troverete dei chiarimenti su come delegare un’altra persona in assemblea.
COME FARE LA DELEGA Solitamente l’amministratore ci allega, in calce alla convocazione, la delega da compilare. Normalmente è una delega generica che rende libero e valido l’operato del delegato. In questo modo vi va bene qualsiasi cosa deciderà chi vota per Voi.
A CHI FARE LA DELEGA fatte salve alcune disposizioni del vostro regolamento condominiale, la delega può essere fatta a chiunque.
POSSO DECIDERE IO COME VOTARE?
Assolutamente SI’, potete nella delega apporre il Vs voto specificando la vs intenzione di voto su ogni punto all’ordine del giorno.
PUO’ IL MIO DELEGATO DELEGARE UN’ALTRA PERSONA?
NO, a meno che nel momento di compilazione della delega voi sottoscriviate che autorizzate la cosa.
PUO’ IL DELEGATO VOTARE ARGOMENTI NON PRESENTI NELL’ORDINE DEL GIORNO?
NO se vota su un argomento estraneo, il suo voto potrà essere annullato dal suo delegante.
POSSO DELEGARE L’AMMINISTRATORE?
NO, con la nuova legge 220/12 entrata in vigore nel 2013 non è più possibile delegare l’amministratore.
SONO PROPRIETARIO DI PIU’ APPARTAMENTI POSSO FARE DELEGHE A PERSONE DIVERSE?
NO, la delega non è frazionabile, pertanto il condomino proprietario di più unità immobiliari può conferire una sola delega.
QUANTE DELEGHE PUO’ AVERE OGNI CONDOMINO?
Fino a 20 unità, salvo che il regolamento condominiale disponga diversamente, non vi è un limite nelle deleghe. Oltre i 20 partecipanti al condominio, la Legge 220/12 dice che il delegato non può ricevere un numero di deleghe superiore a un quinto del complessivo numero di “teste” di cui si compone il condominio o che superino un quinto del valore dell’edificio (200 millesimi).
Inviate le vostre domande a unac@confcommercio.net
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questa rubrica la trovate anche sull’ECO DEL COMMERCIO nel Corriere di Novara del primo giovedì del mese