PUO’ IL REGOLAMENTO VIETARE LA DETENZIONE DI ANIMALI NEI CONDOMINI?
È stato oggetto di molte discussioni la detenzione di animali, sia in passato e, soprattutto, dopo la “riforma” del condominio che, nell’art. 1138 c.c., ultimo comma, recita:
“Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”
Quindi chiunque, a prescindere dalle disposizioni del regolamento condominiale, può detenere animali?
In realtà è bene specificare che la norma riferisce al regolamento assembleare. Il divieto, infatti, può essere contenuto nel cosiddetto “Regolamento Contrattuale”, l’unico che, essendo accettato da tutti (mille/millesimi), può contenere limitazioni ai diritti di ognuno sulle parti di proprietà comune e sulle parti esclusive. Il regolamento assembleare, che dispone della gestione delle cose comuni, può essere approvato con le maggioranze di cui all’art. 1136 cc, ma non può contenere limitazioni sulla proprietà esclusiva.
Piena libertà agli animali domestici?
Ovviamente sì, ma l’accesso degli animali nel condominio, non è fuori da ogni regola. Dobbiamo considerare anche chi, a torto o a ragione, gli animali non li ama o ne ha paura.
Le buone “regole” della vita in condominio
Gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza le dovute cautele di cui, ad esempio, alle disposizioni contenute nell’ordinanza del Min. della Salute, in vigore dal 23/03/2009, che prevede l’obbligo, per i proprietari dell’animale, di mantenere pulita l’area di passeggio, di utilizzare il guinzaglio in ogni luogo e, nel caso di animali aggressivi, di applicare la museruola.
I proprietari degli animali debbono comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all’igiene degli altri conviventi dello stabile.
Il condominio, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali è necessario chiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex articolo 844 del Codice civile, può richiedere l’allontanamento dell’animale dall’abitazione in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile.
MOLTO IMPORTANTE
Gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di “omessa custodia” (articolo 672 del Codice penale).
Ricordiamo infine che il contratto di affitto, avendo natura contrattuale, può vietare di detenere animali nell’appartamento, valutate bene quando firmate questo tipo di contratto se avete intenzione, in futuro, di detenere animali.
UNAC – Unione Novarese Amministratori Condominiali – ASCOM NOVARA, Via Paletta 1
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